diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7109 del 17/11/2009 Cc. (dep. 23/02/2010) Rv. 246201 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Condanna dell'autore dell'abuso edilizio - Istanza di condono edilizio presentata da terzi dopo il passaggio in giudicato della sentenza - Rilascio di sanatoria - Estensione degli effetti al condannato che non ha avanzato richiesta né versato l'oblazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246201-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Il rilascio della sanatoria edilizia conseguente alla definizione della procedura di condono attivata da terzi estranei all'abuso, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'autore dell'illecito rimasto estraneo a detta procedura, pur regolarizzando la costruzione abusiva sotto il profilo urbanistico, non produce alcun effetto estintivo per il condannato, né comporta l'obbligo di annotazione dell'oblazione nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 38, comma quarto, L. 28 febbraio 1985, n. 47. (In motivazione la Corte ha precisato che il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria può comportare l'inapplicabilità od anche la revoca dell'ordine di demolizione eventualmente disposto dal giudice).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)