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Sez. 3, Sentenza n. 3811 del 14/02/1997 Ud. (dep. 24/04/1997) Rv. 208101 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Sanatoria straordinaria prevista dall'art. 31 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 - Estensione degli effetti a persone diverse da quelle che hanno provveduto ad avanzare la richiesta e a pagare l'oblazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208101-01

EDILIZIA - IN GENERE

Con la sanatoria edilizia straordinaria prevista dall'art. 35 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, non diversamente da quanto avviene per l'oblazione di cui all'art. 38 richiamato dall'art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 774, la costruzione abusiva è oggettivamente regolarizzata sotto il profilo urbanistico, ma resta fonte di responsabilità penale per quei soggetti che non abbiano autonomamente presentato l'istanza di sanatoria e versato la relativa oblazione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)