Sez. 5, Sentenza n. 20636 del 25/09/2009 (Rv. 609643 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Prescrizione dell'imposta - Notifica dell'avviso di irrogazione di sanzioni - Effetto interruttivo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di omesso versamento IVA.
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
La prescrizione del credito dell'Amministrazione finanziaria relativo al pagamento dell'imposta non è interrotta dalla notifica dell'avviso di irrogazione di sanzioni per l'omesso versamento della stessa, stante l'autonomia del rapporto relativo alle sanzioni rispetto a quello avente per oggetto l'imposta e gli accessori e considerato che i mezzi concessi al titolare del diritto per interrompere la prescrizione sono indicati dagli artt. 2943 e 2944 cod. civ. in modo tassativo, senza possibilità di applicazione analogica, poiché il fondamento di ordine pubblico su cui poggia l'istituto della prescrizione non consente la libertà di scelta dei mezzi idonei ad interromperne il decorso. (Fattispecie in tema di omesso versamento IVA, in cui l'avviso di irrogazione di sanzioni era stato definito con condono fiscale ai sensi della legge n. 413 del 1991, mentre l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dal contribuente era avvenuta oltre i termini di cui all'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, applicabile "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)