Sez. 5, Sentenza n. 5673 del 19/04/2002 (Rv. 553845 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Prescrizione dell'imposta - Interruzione - Atto di costituzione in mora - Contenuto - Riferimento a somma e titolo d'imposta determinati - Necessità - Conseguenze - Verbale di accertamento di violazioni, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 4 del 1929 - Idoneità - Esclusioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
In tema di prescrizione del credito tributario (nella specie, per IVA non pagata), la notifica - da parte dell'Amministrazione finanziaria - del verbale di accertamento di violazione ai sensi dell'art. 55 della legge n. 4 del 1929, con irrogazione delle sanzioni pecuniarie, non è idoneo a interrompere la prescrizione del credito principale rimasto inadempiuto e vantato dall'Erario nei confronti dello stesso contribuente, atteso che l'atto di messa in mora, interruttivo, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., della prescrizione, per essere idoneo allo scopo, deve chiaramente indicare l'ammontare della somma dovuta e il titolo di essa (Fattispecie relativa a iscrizione a ruolo di tributi IVA, successiva all'avvenuta definizione delle sanzioni tributarie, ai sensi dell'art. 47 della legge n. 413 del 1991).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)