Sez. L, Sentenza n. 3483 del 07/03/2003 (Rv. 560996 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Legge n. 97 del 2001 - Procedimento - Disposizioni transitorie - Applicabilità ai procedimenti disciplinari già esclusi - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE
In tema di rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, le disposizioni transitorie procedimentali della legge 27 marzo 2001 n. 97 non si applicano ai procedimenti disciplinari già conclusi, ancorché sia in corso controversia civile relativamente al procedimento stesso e comunque alla procedura prevista dalla contrattazione collettiva per il recesso per giusta causa, atteso che sarebbe contrario al principio di ragionevolezza ritenere che l'amministrazione decada dall'esercizio del potere disciplinare per violazione di regole procedimentali non ancora venute in esistenza nel momento in cui avrebbero dovuto essere applicate.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/2001 num. 97 art. 3, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 5, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 10 CORTE COST., Legge 07/02/1990 num. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)