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Sez. L, Sentenza n. 11506 del 24/07/2003 (Rv. 565419 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Tempestività della contestazione dopo la comunicazione della sentenza penale di condanna - Termine ex art. 9 legge n. 19 del 1990 - Cessazione di efficacia a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro - Effetti - Operatività dei termini previsti dalla contrattazione collettiva (nella specie, c.c.n.l. 6 luglio 1995 per i dipendenti delle Camere di commercio) - Decorrenza - Sopravvenienza della legge n. 97 del 2001 - Alternatività dei termini legali ivi stabiliti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565419-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

In materia di procedimento disciplinare per i pubblici dipendenti, il termine previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990 n. 19 per la contestazione dell'addebito dopo la comunicazione della sentenza penale di condanna cessa di avere efficacia, in relazione ai rapporti di impiego privatizzati, a decorrere dalla data di costituzione dell'ufficio competente per la contestazione disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva (nella specie, c.c.n.l. 6 luglio 1995 per i dipendenti delle Camere di commercio), con la conseguente applicabilità, da tale data, dei soli termini contrattuali; questi ultimi, peraltro, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 2001 n. 97, recante norme sul rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, convivono con i termini legali stabiliti dall'art. 5, quarto comma, di tale legge, con la conseguenza che i termini contrattuali posti all'ufficio competente per la contestazione dell'addebito sono alternativi a quelli legali previsti per lo stesso ufficio a seguito della avvenuta comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del lavoratore incolpato.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 5, Contr. Coll. 06/07/1995 num. 24, Contr. Coll. 06/07/1995 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)