Sez. 2, Sentenza n. 1799 del 18/02/1995 (Rv. 490528 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Presupposti - Differenza dal potere di decidere la causa secondo equità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Il potere di emettere una decisione secondo equità, previsto dall'art. 114 cod.proc.civ., si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno a norma dell'art. 1226 cod. civ., in quanto mentre il primo presuppone l'istanza delle parti ed importa la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, il secondo autorizza, invece, il ricorso - anche d'ufficio - a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)