Sez. 1, Sentenza n. 2148 del 25/02/2000 (Rv. 534418 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Presupposti - Differenza dal potere di decidere la causa secondo equità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
A norma dell'art. 1226 cod. civ., il giudice, anche senza una richiesta dell'attore in tal senso, può, adeguatamente motivando, integrare con valutazioni equitative le risultanze processuali e le conclusioni della consulenza tecnica che siano insufficienti a fornire la prova del preciso ammontare del danno risarcibile; tale potere si distingue dal potere di emettere la decisione secondo equità che, a norma dell'art. 114 cod. proc. civ., attiene alla decisione nel merito della controversia e presuppone sempre una concorde richiesta delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)