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Sez. 1, Sentenza n. 31691 del 10/06/2010 Ud. (dep. 11/08/2010) Rv. 248012 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Collaboratore di giustizia - Equiparazione a detenuto - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248012-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE

È legittima la dichiarazione di contumacia di collaboratore di giustizia ammesso a programma di protezione, che abbia tardivamente fatto pervenire la certificazione medica utile ad ottenere il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, non potendo tale soggetto considerarsi equiparato a una persona detenuta, giacché egli viene solo trasferito in un luogo protetto, dove non perde la propria libertà personale, ma subisce solo limitazioni della libertà di domicilio o di circolazione sulla base di un programma predisposto a salvaguardia della propria incolumità, liberamente accettato e sottoscritto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 11, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)