Sez. 6, Sentenza n. 849 del 09/03/1999 Cc. (dep. 27/04/1999) Rv. 213916 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - RIPRODUZIONE FONOGRAFICA | Interrogatorio di persona detenuta - Collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione trasferito in luogo protetto - Stato di detenzione - Esclusione - Applicabilità del regime di cui all'art. 141 bis cod. pen. - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - RIPRODUZIONE FONOGRAFICA
Le particolari forme di documentazione prescritte a pena di inutilizzabilità dall'art. 141 bis cod. proc. pen. riguardano l'interrogatorio reso fuori udienza da persona che si trovi in stato di "detenzione". Data l'accezione che nel nostro ordinamento deve riconoscersi a tale locuzione, non può essere considerato "detenuto" il collaboratore di giustizia che, ammesso al programma di protezione previsto dall'art. 11 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, sia trasferito in "luogo protetto", dato che egli non perde la libertà personale ma, tutt'al più, subisce limitazioni della propria libertà di domicilio o di circolazione, in base a un programma predisposto a salvaguardia della sua incolumità, liberamente accettato e sottoscritto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 141 bis CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)