Sez. 6, Sentenza n. 3145 del 20/12/1972 Ud. (dep. 18/04/1973) Rv. 123872 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - SUCCESSIVA GIUSTIFICAZIONE DELLA MANCATA COMPARIZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - SUCCESSIVA GIUSTIFICAZIONE DELLA MANCATA COMPARIZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Anche dopo che sia stata emanata la sentenza che, ai sensi dell'art 5 10 cod proc pen ordina l'esecuzione del decreto di condanna penale, l'opponente, il quale non sia comparso ne abbia dato alcuna giustificazione della mancata comparizione, puo dimostrare di essere stato legittimamente impedito a comparire, purche l'impedimento ed il ritardo nel comunicare l'impedimento stesso al giudice siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore e non sia configurabile una colpa anche lieve dell'opponente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)