Sez. 3, Sentenza n. 2618 del 05/08/1981 Ud. (dep. 10/03/1982) Rv. 152692 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA COMUNICATA SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA COMUNICATA SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
La prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire alla udienza di opposizione al decreto penale può essere fatta utilmente pervenire al giudice anche dopo la pubblicazione della sentenza purché sia comunicata tempestivamente, cioè senza colpa, anche lieve, per il ritardo. (Conf mass n 150098; (Conf mass n 149022; (Conf mass n 147373; (Conf mass n 146489; (Conf mass n 139034; (Conf mass n 138913; (Conf mass n 132968; (Conf mass n 123872; (Conf mass n 100087).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)