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Sez. L, Sentenza n. 16592 del 07/08/2015 (Rv. 636784 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Festività infrasettimanali - Diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione - Conseguenze - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636784-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

La legge n. 260 del 1949, come modificata dalla legge n. 90 del 1954, nel disciplinare compiutamente la materia, riconosce al lavoratore il diritto ad astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, sicché, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, non sono suscettibili di applicazione analogica le eccezioni al divieto di lavoro domenicale, né tale diritto può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 22/02/1934 num. 370 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST., Legge 23/04/1952 num. 520, Legge 31/03/1954 num. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)