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Sez. L, Sentenza n. 16634 del 08/08/2005 (Rv. 583054 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Festività infrasettimanali - Diritto soggettivo del lavoratore all'astensione dal lavoro - Configurabilità sulla base della legge n. 260 del 1949 - Conseguenze - Applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale di cui alla legge n. 370 del 1934 - Esclusione - Fattispecie relativa ai tecnici di palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano.
Stato
decisa il 2005-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583054-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

Atteso che la legge n. 260 del 1949, come modificata dalla legge n. 90 del 1954, relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando compiutamente la materia, non è consentita - ai sensi dell'art. 12 delle preleggi - l'applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore. (Nella specie la S.C., cassando e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta dalla "Fondazione Teatro alla Scala di Milano" volta ad accertare l'obbligo dei tecnici di palcoscenico a svolgere, anche nelle festività infrasettimanali, la prestazione lavorativa a richiesta del datore di lavoro secondo i turni e l'organizzazione del lavoro e dei riposi normali).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 22/02/1934 num. 370 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST., Legge 23/04/1952 num. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)