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Sez. U, Sentenza n. 6697 del 20/03/2026 (Rv. 677204-01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Rapporti tra processo penale e giudizio disciplinare ex art. 20,
Stato
decisa il 2026-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677204-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

comma 3, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula “il fatto non costituisce reato” - Nuova valutazione dell’elemento soggettivo della condotta - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di rapporti tra procedimento penale e quello disciplinare riguardante magistrati, ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006, in caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché "il fatto non costituisce reato", il giudicato non preclude un rinnovato apprezzamento, sotto il profilo disciplinare, dell'elemento soggettivo della condotta, da valutarsi alla luce degli specifici standard richiesti dai doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riservatezza, equilibrio e rispetto della dignità della persona, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, rivalutando la condotta dell'incolpato - assolto in sede penale dal reato di rivelazione di segreti d'ufficio, per assenza di dolo, essendo l'imputato incorso in un errore su norma extrapenale ex art. 47, comma 3, c.p., che aveva determinato un errore sul fatto - aveva affermato la inescusabilità, sul piano disciplinare, di detto errore).

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 20 com. 3, Cod. Pen. art. 47, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. U

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)