Sez. U - , Sentenza n. 20385 del 16/07/2021 (Rv. 661709 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Rapporti tra processo penale e giudizio disciplinare ex art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Accertamento dei fatti contenuto in sentenza penale passata in giudicato - Nuova valutazione nel giudizio disciplinare - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di rapporti tra il procedimento penale e quello disciplinare riguardante magistrati, il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale nella sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità operato nel giudizio penale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di condanna disciplinare del magistrato - impugnata da quest'ultimo per essere stato assolto, per insussistenza del fatto, dai reati di concussione e violenza sessuale - essendo stato accertato in sede penale che nella sua veste di pubblico ministero aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il coniuge di persona da lui sottoposta a richiesta di misura cautelare personale, circostanza che rilevava sotto il profilo della sua responsabilità disciplinare per violazione dell'obbligo di astenersi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 20 com. 3, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)