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Sez. 2, Sentenza n. 2663 del 23/07/1968 (Rv. 335201 - 01)

TRASCRIZIONE - LIBRI FONDIARI (SISTEMA TAVOLARE) - ISCRIZIONE - EFFICACIA - MANCANZA - CONVENZIONE RELATIVA A DIRITTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE - EFFETTI REALI- ESCLUSIONE - FACOLTA DI CHIEDERE L'ISCRIZIONE - IMPRESCRITTIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335201-01

TRASCRIZIONE - LIBRI FONDIARI (SISTEMA TAVOLARE) - ISCRIZIONE - EFFICACIA - MANCANZA - CONVENZIONE RELATIVA A DIRITTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE - EFFETTI REALI- ESCLUSIONE - FACOLTA DI CHIEDERE L'ISCRIZIONE - IMPRESCRITTIBILITA.*

A norma dell'art 2 del RD 28 marzo 1929, n 499, nei territori italiani gia facenti parte dell' impero austro-ungarico gli acquisti della proprieta e degli altri diritti reali diventano pienamente efficaci solo al momento della loro iscrizione nel libro fondiario. Anche se la intavolazione non ha mai, per se stessa, efficacia costitutiva dei diritti che ne formano oggetto - onde e possibile che diritti tavolari, iscritti in modo formalmente corretto, siano sostanzialmente inesistenti-, tuttavia essa costituisce formalita essenziale per il trapasso della proprieta e degli altri diritti reali. Fino a quando non sia compiuta la suddetta formalita, la convenzione concernente diritti che debbano essere iscritti nel libro fondiario e priva di effetti reali, genera per l'acquirente un diritto personale ed ha fra le parti efficacia obbligatoria, di guisa che il giudice puo intervenire per imporne l'osservanza alla parte inadempiente. Cio comporta che il titolare del diritto da iscrivere nel libro fondiario puo, indipendentemente dall'intavolazione, esercitarlo nei confronti del suo dante causa, il quale nulla puo eccepire circa il momento in cui l'acquirente ritenga di procedere all'intavolazione e in tal senso che deve qualificarsi facolta quella di richiedere l'iscrizione nel libro fondiario e che puo parlarsi di imprescrittibilita della facolta medesima. (V. 377-67, massima n.326282 1606-60).*

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1929 num. 499 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)