Sez. 1, Sentenza n. 12382 del 11/06/2005 (Rv. 582523 - 01)
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) | Iscrizione nel libro fondiario - Efficacia costitutiva - Esclusione - Conseguenze - Inesistenza, diversità o minore ampiezza del diritto reale - Avvenuta intavolazione - Irrilevanza - Fattispecie.
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE)
Nel sistema tavolare, secondo quanto disposto dall'art. 2 r.d. 28 marzo 1929 n.499, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano, modificano o estinguono per atti tra vivi per effetto del consenso legittimamente manifestato, bensì solo con l'iscrizione e la cancellazione del diritto nel libro fondiario. Tuttavia, l'intavolazione non ha mai di per sé efficacia costitutiva dei diritti che ne formano oggetto ed è possibile, pertanto, che i diritti tavolati, benché iscritti in modo formalmente corretto, siano sostanzialmente inesistenti o diversi o meno ampi (Enunciando il predetto principio, la S.C. ha nella specie confermato la decisione con cui il giudice del merito aveva statuito che un alloggio di cooperativa edilizia a contributo statale, acquistato in costanza di matrimonio, ricadeva nella comunione legale malgrado il coniuge, socio della cooperativa, avesse provveduto a intavolare l'atto come acquisto personale, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione legale).
Riferimenti normativi: Legge 28/03/1929 num. 499 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)