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Sez. 6 - , Sentenza n. 21872 del 02/07/2020 Cc. (dep. 21/07/2020) Rv. 279558 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Intercettazioni telefoniche - Decreti autorizzativi - Omesso deposito nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari - Interrogatorio di garanzia - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279558-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI

L'omesso deposito presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche non inficia la validità dell'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare, poiché non incide sul diritto riconosciuto alla difesa di avere cognizione piena degli atti posti a fondamento della cautela.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)