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Sez. U, Sentenza n. 26798 del 28/06/2005 Cc. (dep. 20/07/2005) Rv. 231349 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - adempimenti esecutivi | Interrogatorio della persona sottoposta alla misura - Previo deposito in cancelleria dell'ordinanza con la richiesta del P.M. e gli atti ad essa allegati - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'interrogatorio - Sussistenza - Perdita di efficacia della misura applicata - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231349-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - adempimenti esecutivi

L'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall'art. 294 cod. proc. pen., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell'art. 293 stesso codice, dell'ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio e dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto, comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha precisato che la notifica dell'avviso al difensore circa l'intervenuto deposito degli atti non condiziona la validità dell'interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione del provvedimento cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)