Sez. 2, Sentenza n. 2387 del 13/11/1970 (Rv. 348626 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - RIPROPOSIZIONE DELL'ISTANZA - INCOMPATIBILITA CON L'AZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - RIPROPOSIZIONE DELL'ISTANZA - INCOMPATIBILITA CON L'AZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
In tema di pensione di invalidita, il fatto dell'assicurato, il quale, ricevuto dall' istituto nazionale della previdenza sociale comunicazione del provvedimento definitivo di rigetto, proponga nuova istanza di pensione, non e incompatibile con la volonta di proporre Azione giudiziale contro detto provvedimento e non ne fa presumere la accettazione.*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 98, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)