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Sez. L, Sentenza n. 780 del 17/02/1978 (Rv. 390109 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI, INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI RIGETTO DELL'ISTANZA VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELLA PENSIONE - PROPOSIZIONE DI NUOVA ISTANZA DI PENSIONE CON ESITO FAVOREVOLE - INCOMPATIBILITA CON LA VOLONTA DI AGIRE IN VIA GIUDIZIALE CONTRO IL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - ESCLUSIONE - AZIONE GIUDIZIALE - PROPONIBILITA - TERMINI - CAPACITA DI GUADAGNO - PERCENTUALE DI RIDUZIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390109-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI, INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI RIGETTO DELL'ISTANZA VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELLA PENSIONE - PROPOSIZIONE DI NUOVA ISTANZA DI PENSIONE CON ESITO FAVOREVOLE - INCOMPATIBILITA CON LA VOLONTA DI AGIRE IN VIA GIUDIZIALE CONTRO IL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - ESCLUSIONE - AZIONE GIUDIZIALE - PROPONIBILITA - TERMINI - CAPACITA DI GUADAGNO - PERCENTUALE DI RIDUZIONE.*

In tema di pensione d'invalidita, il fatto che l'assicuratore, il quale, ricevuta dall'INPS comunicazione del provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza, proponga, e con esito questa volta favorevole, nuova istanza di pensione, non e incompatibile con la volonta di agire in via giudiziale contro il provvedimento di rigetto e non ne fa presumere l'accettazione. Nell'indicata situazione - e trattandosi di decisione di rigetto posteriore al 30 giugno 1959 - l'Azione giudiziale e proponibile entro il termine di dieci anni di cui all'art 58 della legge n 153/69 e, agli effetti del diritto controverso, per la sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971, deve essere considerato invalido, indipendentemente dalla qualifica di impiegato o pensionato, l'assicurato la cui capacita di guadagno, in occupazioni confacenti con le sue attitudini, sia ridotta, in modo permanente, per infermita o difetto fisico o mentale, a meno della meta. (V 2387/70, mass n 348626).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 98, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 99, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)