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Sez. 1 - , Ordinanza n. 4515 del 14/02/2019 (Rv. 653091 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE | Finanziamento a carico del Fondo sociale europeo - Principio del "legittimo affidamento" - Nozione - Applicabilità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653091-01

COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE

Il finanziamento da parte dello Stato di un progetto a carico del Fondo sociale europeo presuppone, secondo i principi generali, il rispetto delle norme comunitarie, prevalenti sulla normativa interna in caso di contrasto, sicché il privato, beneficiario finale del finanziamento, non può, al fine di ottenere la condanna del Ministero al pagamento dell'agevolazione, invocare l'affidamento riposto nella condotta dell'amministrazione in quanto il principio del "legittimo affidamento" deve intendersi, anche alla stregua della giurisprudenza comunitaria, come affidamento non già, "sic et simpliciter", nell'operato degli organi nazionali, bensì nella regolarità delle procedure destinate ad accertare la compatibilità della concreta concessione dell'aiuto comunitario con le norme (anch'esse comunitarie) che lo prevedano, regolandone il regime, attesa l'assoluta inviolabilità dell'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 288 com. 4, Regolam. Consiglio CEE 20/07/1993 num. 2082 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)