Sez. 1, Sentenza n. 4353 del 25/03/2003 (Rv. 561375 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE | Fondo sociale europeo - Finanziamento di progetto di formazione professionale - Erogazione di anticipi da parte di enti nazionali - Rifiuto del finanziamento da parte dell'ente sovranazionale - Conseguenze - Obbligo di restituzione delle somme da parte delle imprese beneficiarie - Sussistenza - Condizioni - Principio del cd. "legittimo affidamento" - Applicabilità - Limiti.
COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE
Le somme percepite dal privato (nella specie, società di capitali operanti nel territorio di Bolzano) per l'esecuzione di un programma di formazione professionale finanziato dal Fondo sociale europeo ed anticipategli da enti nazionali (nella specie, Ministero del lavoro e Provincia autonoma di Bolzano) vanno restituite tutte le volte in cui l'ente sovranazionale abbia rifiutato i finanziamenti, e non sia invocabile il principio del "legittimo affidamento", che, anche alla stregua della giurisprudenza comunitaria, deve intendersi come affidamento non già, "sic et simpliciter", nell'operato degli organi nazionali, bensì come affidamento nella regolarità delle procedure destinate ad accertare la compatibilità della concreta concessione dell'aiuto comunitario con le norme (anch'esse comunitarie) che tale aiuto prevedano, regolandone il regime (attesa l'assoluta inviolabilità dell'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato). Ne consegue la predicabilità e la invocabilità del principio del legittimo affidamento, per il privato beneficiario di aiuti non dovuti, sol se esso si fondi sull'avvenuto rispetto delle procedure previste dall'art. 93 del Trattato, atteso che un operatore economico normalmente diligente deve essere in grado di accertarsi se le procedure di legge per la concessione degli aiuti siano o meno state rispettate, senza che tale onere di informazione possa ritenersi subordinato al comportamento delle amministrazioni nazionali, ed anche se la eventuale illegittimità della concessione sia interamente imputabile a queste ultime.
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1978 num. 845
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)