Sez. L, Sentenza n. 2013 del 12/03/1996 (Rv. 496295 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO | Per scarso rendimento - Previo accertamento sanitario ex art. 20 legge n. 482 del 1968 - Necessità - Esclusione - Richiesta di detto accertamento per il preventivo riscontro della legittimità del recesso - Facoltà del datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO
Il licenziamento di un invalido per scarso rendimento non deve essere necessariamente preceduto dall'accertamento sanitario (della natura e del grado dell'invalidità) previsto dall'art. 20, primo comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482; salva restando, peraltro, la facoltà del datore di lavoro della preventiva richiesta dell'accertamento anzidetto (configurante una perizia stragiudiziale qualificata che è sindacabile dal giudice anche con eventuale ausilio di una consulenza tecnica) per cautelarsi ai fini del preventivo riscontro della legittimità del divisato recesso.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)