Sez. L, Sentenza n. 4392 del 02/07/1988 (Rv. 459371 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ACCERTAMENTO SANITARIO DELL'APPOSITO COLLEGIO MEDICO - FACOLTÀ DI ATTIVAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO O DELL'INVALIDO - MANCATO ESERCIZIO - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITÀ DI ANALOGO ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - ESCLUSIONE - GIUDIZIO ESPRESSO DAL PREDETTO COLLEGIO - CARATTERE VINCOLANTE PER IL GIUDICE ORDINARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ACCERTAMENTO SANITARIO DELL'APPOSITO COLLEGIO MEDICO - FACOLTÀ DI ATTIVAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO O DELL'INVALIDO - MANCATO ESERCIZIO - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITÀ DI ANALOGO ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - ESCLUSIONE - GIUDIZIO ESPRESSO DAL PREDETTO COLLEGIO - CARATTERE VINCOLANTE PER IL GIUDICE ORDINARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alla disciplina del collocamento obbligatorio prevista dalla legge n. 482 del 1968, che all'art. 20 contempla la facoltà - e non già l'Obbligo -, sia per il datore di lavoro che per lo invalido avviato al lavoro, di attivare l'accertamento sanitario, ad opera di un apposito collegio medico, della natura e del grado di Invalidità del lavoratore medesimo e dell'eventuale pregiudizio che, dall'accertato stato di Invalidità, possa derivare alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, il mancato Esercizio di tale facoltà non preclude la possibilità di analogo accertamento in Sede giudiziaria, come anche, ove invece sia stato preventivamente adito detto collegio medico, il giudizio di quest'ultimo - che non ha alcun valore probatorio privilegiato, pur trattandosi di una perizia stragiudiziale qualificata - è sempre soggetto alla libera valutazione del giudice ordinario, il quale può sottoporlo a controllo e verifica, nel contesto più ampio di tutte le prove acquisite, avvalendosi, se necessario, di un consulente tecnico. (V 9134/87, mass n 456375; (V 2848/87, mass n 451966).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)