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Sez. 1, Sentenza n. 1684 del 12/03/1984 (Rv. 433751 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SPECIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDO INDENNITÀ IMPIEGATI - COSTITUZIONE DI UNA GESTIONE SPECIALE DEGLI ACCANTONAMENTI DEI FONDI PER LE INDENNITÀ IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA EX R.D.L. N. 5 DEL 1942 - VERSAMENTI AL FONDO O STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE O DI CAPITALIZZAZIONE SOSTITUTIVI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO - VALIDITÀ - PROROGA O RIAPERTURA DEI TERMINI EX ART. 8 DEL R.D.L. INDICATO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433751-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SPECIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDO INDENNITÀ IMPIEGATI - COSTITUZIONE DI UNA GESTIONE SPECIALE DEGLI ACCANTONAMENTI DEI FONDI PER LE INDENNITÀ IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA EX R.D.L. N. 5 DEL 1942 - VERSAMENTI AL FONDO O STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE O DI CAPITALIZZAZIONE SOSTITUTIVI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO - VALIDITÀ - PROROGA O RIAPERTURA DEI TERMINI EX ART. 8 DEL R.D.L. INDICATO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Qualora, in applicazione del R.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5, convertito in legge 2 ottobre 1942 n. 1251, sulla Costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto, un datore di lavoro abbia ottemperato spontaneamente agli adempimenti previsti, o mediante i versamenti al fondo, ovvero mediante la stipulazione di contratti di Assicurazione o di capitalizzazione sostitutivi ai sensi dell'art. 4 del citato R.d.l., le obbligazioni così assunte hanno piena validità, non influendo su di esse, salva la possibilità di recesso con effetto ex nunc, il fatto che successivi provvedimenti legislativi abbiano prorogato o riaperto i termini di cui all'art. 8 del R.d.l. per l'esecuzione obbligatoria dei suddetti adempimenti, atteso che l'apposizione di un termine ad un'obbligazione non esclude la sussistenza della stessa, e l'adempimento di essa, se avvenuto prima della scadenza del termine finale, non può mai dar luogo ad un'Azione di ripetizione d'indebito, a meno che, per fatti sopravvenuti, venga meno la causa stessa dell'obbligazione. (V 492/66, mass n 320986).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 1, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)