Sez. 2, Sentenza n. 492 del 16/02/1966 (Rv. 320986 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FONDO INDENNITA IMPIEGATI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FONDO INDENNITA IMPIEGATI.*
Qualora, in applicazione del R.d.l. 8 gennaio 1942, n.5, sul fondo per l'indennita agli impiegati e del d.l.lgt. 1 agosto 1945, n.708, contenente le relative norme di attuazione, il datore di lavoro ottemperi spontaneamente agli adempimenti previsti, mediante i versamenti al fondo, oppure opti per l'alternativa consentitagli dall'art.4 dello stesso decreto del 1942, provvedendo a stipulare un contratto di Assicurazione, avente le caratteristiche previste nella norma stessa - e che, in particolare garantisca a ciascun impiegato prestazioni, per la risoluzione del rapporto di impiego, in misura non inferiore a quella che egli potrebbe conseguire con il versamento degli accantonamenti al fondo da parte del datore di lavoro-consegue, nel primo caso, l'entrata in funzione del particolare sistema del fondo per l'indennita agli impiegati, oppure, nel secondo caso, l'attuazione di quella speciale provvidenza sostitutiva dei versamenti al fondo, che assicura ai dipendenti equivalenti garanzie per il pagamento delle indennita di fine rapporto. Attuata tale provvidenza, mediante la stipulazione di un contratto di Assicurazione che nell'intento delle parti debba rispondere ai requisiti voluti dal citato art.4, la normativa prevista dalla disposizione medesima deve trovare la sua esplicazione, indipendentemente dall'intervenuta proroga o riapertura dei termini stabiliti dall'art.8 del citato R.d.l. n.5 del 1942 per l'esecuzione obbligatoria dei versamenti al fondo e per l'adeguamento obbligatorio dei contratti di Assicurazione conclusi anteriormente all'entrata in vigore del suddetto d.l., necessari all'entrata in funzione del sistema del fondo, in quanto la proroga o riapertura dei termini, di cui trattasi, disposta da ultimo con l. 18 maggio 1964, n.304, se e valsa a rendere inoperante il sistema, non puo valere anche a privare le norme innanzi richiamate del valore precettivo che ad esse va riconosciuto, quali leggi dello stato. *
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1942 num. 5 art. 8, Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)