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Sez. 1, Sentenza n. 1250 del 24/04/1968 (Rv. 332773 - 01)

ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTITUTI SUPERIORI E UNIVERSITA - CONSERVATORI DI MUSICA, ACCADEMIE DI BELLE ARTI, ACCADEMIE NAZIONALI D'ARTE DRAMMATICA E DI DANZA - ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE.*
Stato
decisa il 1968-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332773-01

ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTITUTI SUPERIORI E UNIVERSITA - CONSERVATORI DI MUSICA, ACCADEMIE DI BELLE ARTI, ACCADEMIE NAZIONALI D'ARTE DRAMMATICA E DI DANZA - ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE.*

Ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262, i conservatori di musica, le accademie di belle arti, e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, istituti di istruzione nell'arte di istituzione governativa, sono organi dell' amministrazione dell'istruzione pubblica, anche se finanziati o sostenuti in parte da enti diversi dallo stato, impegnatisi a contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento di essi.*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 262 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)