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Sez. U, Sentenza n. 3247 del 29/10/1974 (Rv. 371767 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - IN GENERE - SCUOLA FINANZIATA O GESTITA DA UN ENTE PUBBLICO - NATURA PUBBLICA O PRIVATA - DETERMINAZIONE - CRITERI - SCUOLA ISTITUITA DA UN CONSORZIO TRA UN COMUNE ED UNA PROVINCIA - NATURA PRIVATISTICA - CONSEGUENZA IN ORDINE AL RAPPORTO TRA TALE SCUOLA ED I SUOI DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1974-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371767-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - IN GENERE - SCUOLA FINANZIATA O GESTITA DA UN ENTE PUBBLICO - NATURA PUBBLICA O PRIVATA - DETERMINAZIONE - CRITERI - SCUOLA ISTITUITA DA UN CONSORZIO TRA UN COMUNE ED UNA PROVINCIA - NATURA PRIVATISTICA - CONSEGUENZA IN ORDINE AL RAPPORTO TRA TALE SCUOLA ED I SUOI DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Al fine di accertare la natura pubblica, o privata, di un istituto scolastico munito di personalita giuridica e promosso, finanziato o, comunque, gestito da un ente pubblico, occorre aver riguardo ai fini istituzionali di quest'ultimo e ritenere che il suddetto istituto abbia carattere pubblicistico nel solo caso in cui l'attivita scolastica rientri fra i fini istituzionali dell'ente pubblico. Se, invece, cio non si verifichi, questo ente agisce, riguardo all'istituto d'istruzione, jure privatorum, nell'Esercizio di un'attivita facoltativa di diritto privato e, pertanto, il medesimo istituto, sia esso parificato o pareggiato, ha natura privata. Pertanto, se un'istituto scolastico sia stato creato con il concorso di una provincia e di un comune, riuniti in consorzio, deve ritenersi che tale istituto abbia natura privatistica, posto che il consorzio fra i due suddetti enti territoriali, pur costituendo un ente pubblico, non e dotato da fini propri distinti da quelli degli enti consorziati e tra i fini istituzionali di tali enti non rientra anche lo svolgimento di attivita d'istruzione. Da tanto consegue che i rapporti di impiego costituiti fra tale istituto ed il personale dipendente hanno, anch'esso, natura privatistica e che le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. (nella specie, e stata affermata il carattere privato dell' istituto musicale pareggiato 'G pragĂ  di teramo, alla cui organizzazione ed al cui funzionamento concorrono la provincia di teramo ed il comune della stessa citta). (V 3144'71, mass n 354495; 2994'68, mass n 335826; (V 1250'68, mass n 332773; 985'68, mass n 332383; 1105'63).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)