Sez. 2, Sentenza n. 1432 del 18/05/1973 (Rv. 364143 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - IN ORDINE ALLA INVALIDITA - CONCLUSIONI DEI CONSULENTI - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INOSSERVANZA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - IN ORDINE ALLA INVALIDITA - CONCLUSIONI DEI CONSULENTI - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INOSSERVANZA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudice del merito non e vincolato al parere espresso dai consulenti tecnici di primo e secondo grado sull'esistenza, entita ed incidenza dell'infermita e puo seguire le conclusioni dell'uno o dell'altro consulente ovvero dissentire da entrambi i pareri; ma del suo dissenso e del convincimento circa l'esistenza o la maggiore o minore entita ed incidenza delle infermita sulla detta capacita di guadagno deve dare adeguata motivazione mediante l'enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti tecnici nonche degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa valutazione, risolvendosi la mancata giustificazione del dissenso in un vizio di motivazione della sentenza, censurabile in Sede di legittimita. (Conf 3413/72, mass n 361271; 2507/72, mass n 359997).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 453, Cod. Proc. Civ. art. 463, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)