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Sez. 2, Sentenza n. 3413 del 16/11/1972 (Rv. 361271 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - CONCLUSIONI DEI CONSULENTI DI PRIMO E SECONDO GRADO SULLA ESISTENZA E SUL GRADO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO DELL'ASSICURATO - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE - DISSENSO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361271-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - CONCLUSIONI DEI CONSULENTI DI PRIMO E SECONDO GRADO SULLA ESISTENZA E SUL GRADO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO DELL'ASSICURATO - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE - DISSENSO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice del merito non e vincolato al parere espresso, sulla esistenza, entita ed incidenza delle infermita accertate sulla capacita di guadagno dell'assicurato, dal parere espresso dai consulenti tecnici di primo e secondo grado, e puo seguire le conclusioni dell'uno o dell'altro ovvero dissentire da quelle di entrambi; ma del suo dissenso e del convincimento circa la esistenza o la maggiore o minore entita ed incidenza delle infermita sulla detta capacita di guadagno deve dare adeguata motivazione mediante la enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti nonche degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa valutazione; una mancata giustificazione del dissenso si risolve in un vizio di motivazione della sentenza, censurabile in Sede di legittimita. (Conf 305'72, mass n 356159).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)