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Sez. 5, Sentenza n. 11716 del 27/05/2011 (Rv. 617585 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE | Somme erogate per indennità di occupazione - Tassazione delle plusvalenze ex art. 11 legge n. 413 del 1999 - Natura del suolo "ex" d.m. 2 aprile 1968 - Onere della prova - A carico dell'Amministrazione finanziaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617585-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai fini della applicabilità della ritenuta d'imposta sulle plusvalenze realizzate in relazione alle somme erogate per indennità di occupazione dall'ente espropriante (nella specie, l'Anas), ai sensi dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1999, n. 413, la collocazione del suolo in una delle zone omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 aprile 1968 integra il presupposto dell'imposizione e, pertanto, il relativo onere probatorio grava sull'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis n. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DM Lavori pubblici 02/04/1968, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)