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Sez. 5, Ordinanza n. 27929 del 29/10/2024 (Rv. 672618-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Assoggettamento ad imposizione delle plusvalenze - Indennità per espropriazioni o cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi - Zone omogenee, previste dall'art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991, nello strumento urbanistico generale o nel piano attuativo - Necessità - Vocazione edificatoria o agricola nello strumento urbanistico locale - Irrilevanza - Onere probatorio del presupposto impositivo a carico dell'Amministrazione Finanziaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672618-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

L'assoggettamento a imposizione delle plusvalenze, derivanti da espropriazioni o cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, presuppone l'inserimento dell'area in una delle zone omogenee, previste dall'art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991, per effetto dello strumento urbanistico generale o del piano attuativo - non rilevando, invece, la sua vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale - con la conseguenza che tale collocazione, integrando il presupposto dell'imposizione della plusvalenza, comporta l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione Finanziaria.

Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)