Sez. L, Sentenza n. 3186 del 02/04/1999 (Rv. 524872 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Collocamento di lavoratori in mobilità - Comunicazione all'Ufficio regionale del lavoro ed alle organizzazioni sindacali - Necessità - Comunicazione della motivazione del recesso ai lavoratori licenziati - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In materia di licenziamenti collettivi il datore di lavoro, in base all'art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991, è tenuto ad effettuare la comunicazione all'Ufficio regionale del lavoro (nonché alle organizzazioni sindacali) delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, ma non è parimenti tenuto a comunicare ai lavoratori licenziati anche la motivazione del recesso.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)