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Sez. L, Sentenza n. 3610 del 08/04/1998 (Rv. 514347 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Collocamento di lavoratori in mobilità - Comunicazione scritta all'Ufficio regionale del lavoro ed altri soggetti, ex art. 4, comma nono, legge n. 223 del 1991 - Omissione - Incidenza sull'efficacia dei licenziamenti - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514347-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In materia di licenziamenti collettivi, la comunicazione che il datore di lavoro, in base all'art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991, deve effettuare per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro (nonché alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria) dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità (con la specificazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, ecc., nonché con puntuale indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta) non fa parte - diversamente dagli adempimenti di cui ai commi sesto, settimo, e ottavo dell'articolo 4 - delle procedure la cui inosservanza, a norma dell'art. 5, comma terzo, della medesima legge, comporta l'inefficacia dei licenziamenti.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)