Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17774 del 03/07/2019 (Rv. 654530 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni - Beneficio fiscale di cui all'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014 - Lavoratori autonomi - Spettanza - Esclusione - Nozione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, poiché a seguito della decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, lo svolgimento di un'attività economica, da intendersi come ogni attività che offra beni o servizi, anche intellettuali, tecnici o specialistici, su un determinato mercato, costituisce limite all'applicabilità del beneficio fiscale di cui all'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, esso non spetta ai lavoratori libero professionisti che svolgano un'attività economica, regolamentata da norme nazionali e soggette a precise autorizzazioni.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 51, Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)