Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3070 del 08/02/2018 (Rv. 647113 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Aiuto erogato ad impresa per calamità naturali - Legittimità - Presupposti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di aiuti di Stato erogati ad un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare, se il beneficio supera la soglia "de minimis" di cui all'art. 92 del TFUE (e del regolamento applicabile), la ricorrenza delle condizioni che rendono gli stessi compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), del TFUE, ovvero che siano destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale: ne deriva che il beneficiario, sul quale grava il relativo onere probatorio, deve avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento e che deve essere evitata una sovra-compensazione dei danni subiti dall’impresa, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto).
Riferimenti normativi: Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549, Regolam. Commissione CEE 18/12/2013 num. 1407, Regolam. Commissione CEE 27/06/2014 num. 717, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 4 bis, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 4 ter, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 92, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)