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Sez. 1, Sentenza n. 652 del 04/03/1987 Cc. (dep. 28/03/1987) Rv. 175466 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RICHIESTA DI SEMILIBERTÀ - RIGETTO - MOTIVAZIONE CONGRUA - RIFERIMENTO ALLA GRAVITÀ DEL REATO, AI PRECEDENTI GIUDIZIALI, AL PROVVEDIMENTO, ANNULLATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ, DI MISURA DI PREVENZIONE - INSUFFICIENZA - CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175466-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RICHIESTA DI SEMILIBERTÀ - RIGETTO - MOTIVAZIONE CONGRUA - RIFERIMENTO ALLA GRAVITÀ DEL REATO, AI PRECEDENTI GIUDIZIALI, AL PROVVEDIMENTO, ANNULLATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ, DI MISURA DI PREVENZIONE - INSUFFICIENZA - CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ.*

Al fine del diniego della misura della semilibertà, il relativo provvedimento non è congruamente motivato allorché ritenga che la misura alternativa richiesta non sia idonea al reinserimento sociale del condannato sulla base della gravità del reato commesso, della pendenza di un procedimento penale e della pericolosità emergente da un provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ancorché annullato con rinvio in Sede di legittimità, occorrendo, invece, aver esclusivo riguardo ai risultati del trattamento individualizzato.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)