Sez. 1, Sentenza n. 2508 del 16/10/1989 Cc. (dep. 31/10/1989) Rv. 182406 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AMMISSIONE AL REGIME DI SEMILIBERTÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AMMISSIONE AL REGIME DI SEMILIBERTÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
In Sede di giudizio per l'ammissione al regime di semilibertà si deve avere riguardo ai progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento, perché la valutazione concernente la gravità del reato e la personalità del suo autore è assorbita in quella più ampia concernente le risultanze dell'osservazione scientifica che a sua volta si fonda sull'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali. Ciò non esclude, tuttavia, che si debba tener conto anche dei precedenti penali del condannato e, in genere, del suo comportamento anteriore alla carcerazione, i quali vanno valutati in relazione ai dati comportamentali eventualmente maturati e ai risultati realizzati nel processo di socializzazione. (V mass n 175466; (Conf mass n 174872; (Conf mass n 173458).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)