Sez. L, Sentenza n. 3202 del 02/04/1987 (Rv. 452268 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - TRANSAZIONI E RINUNZIE IN SEDE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI INTERVENUTE CON I LIQUIDATORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO - IMPUGNAZIONE - ASSOGGETTABILITÀ - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - TRANSAZIONI E RINUNZIE IN SEDE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI INTERVENUTE CON I LIQUIDATORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO - IMPUGNAZIONE - ASSOGGETTABILITÀ - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - IRRILEVANZA.*
Le transazioni e le rinunzie relative a diritti inderogabili dei lavoratori sottratte all'impugnativa ai sensi del quarto comma dell'art. 2113 cod. civ., come innovato dall'art. 6 della legge n. 533 del 1973, sono soltanto quelle che abbiano avuto luogo in Sede di conciliazione giudiziale secondo le norme di cui agli artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ. secondo l'espressa previsione della norma. Tra queste, che non sono estensibili per via analogica, non possono rientrare, pertanto, quelle intervenute con i liquidatori del concordato preventivo, a nulla rilevando l'eventuale autorizzazione del giudice delegato (art. 167 l. F.). (V 391/84, mass n 432622; (V 3789/83, mass n 428702).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)