Sez. L, Sentenza n. 3789 del 03/06/1983 (Rv. 428702 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - SOTTRAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE EX ART. 2113, QUARTO COMMA, COD. CIV. - ESTENSIONE - TASSATIVITÀ - CONCILIAZIONE IN SEDE NON CONTENZIOSA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - SOTTRAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE EX ART. 2113, QUARTO COMMA, COD. CIV. - ESTENSIONE - TASSATIVITÀ - CONCILIAZIONE IN SEDE NON CONTENZIOSA - ESCLUSIONE.*
Le transazioni e le rinunzie relative a diritti inderogabili del lavoratore sottratte all'impugnativa ai sensi del quarto comma dello art. 2113 cod. civ. - come innovato dall'art. 6 della legge n. 533 del 1973 - sono soltanto quelle che abbiano avuto luogo in Sede di conciliazione giudiziale secondo le norme di cui agli artt. 130 e 185 cod. proc. civ. o davanti alle commissioni di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 stesso codice, secondo l'espressa previsione della norma, la quale, contenendo restrizioni che investono la proponibilità dell'Azione ed il potere-dovere del giudice di pronunziarsi su di essa, deve essere interpretata nel senso che le ipotesi in essa contemplate sono rigorosamente tassative, con la conseguente impossibilità di includervi la conciliazione in Sede non contenziosa posta in essere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 321 e 322 cod. proc. civ., in controversie le quali, come quelle individuali di lavoro, non rientrano nella Competenza del conciliatore. (V 2881/78, mass n 392310; (V 181/78, mass n 389467; (V 5452/77, mass n 389105; (V 1715/75, mass n 375344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 321, Cod. Proc. Civ. art. 322, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)