Sez. L, Sentenza n. 5503 del 04/06/1999 (Rv. 527059 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Art. 16 legge n. 412 del 1991 - Prestazioni assistenziali erogate dal Ministero dell'interno - Applicabilità .
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il Ministero dell'interno, ai fini del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sui ratei della prestazione assistenziale maturati dal 31 dicembre 1991, va considerato nel novero degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria per le prestazione assistenziali ad esso devolute, in quanto agisce o viene convenuto in giudizio per lo Stato che, a sua volta, va annoverato tra gli enti gestori di quelle forme di previdenza e assistenza, anche se non in via esclusiva.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)