Sez. L, Sentenza n. 2374 del 17/02/2001 (Rv. 543940 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Mancata erogazione della prestazione richiesta - Interessi legali - Decorrenza - Criterio residuale dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa - Operatività - Termini previsti dal d.P.R. n. 698 del 1994 per il completamento delle due fasi del procedimento amministrativo - Ininfluenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 (di approvazione del regolamento sul riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e concessione dei relativi benefici economici), ai fini dell'individuazione del "dies a quo" della decorrenza degli interessi sulle prestazioni assistenziali (nella specie, indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18 del 1980), è operante il criterio residuale dei centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, sia in caso di mancato o negativo accertamento sanitario, sia in caso di intervenuto accertamento sanitario, posto che il complessivo termine massimo di durata del procedimento, imposto dal citato d.P.R. (nove mesi per la prima fase amministrativa e centottanta giorni per la seconda, incrementati dell'eventuale periodo di sospensione nonché del tempo per la trasmissione dei documenti dalle commissioni mediche alle prefetture), è un termine interno che scandisce l'attività della P.A., ma non incide sugli accessori di una prestazione la cui sorte decorre "ex lege" dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 45, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 3 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 4, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)