Sez. 2, Sentenza n. 24160 del 16/05/2003 Cc. (dep. 03/06/2003) Rv. 227479 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sequestro preventivo di somme di denaro appartenenti all'imprenditore - Fallimento dell'imprenditore - Richiesta di restituzione - Legittimazione del curatore - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, legittimato a proporre appello, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., è anche il curatore del fallimento che, nell'espletamento dei compiti di amministrazione del patrimonio fallimentare, chieda la restituzione delle somme di denaro sequestrate, riferibili alla società fallita, ancorché derivanti da condotte illecite poste in essere dall'imprenditore (la Corte ha in sostanza riconosciuto che il curatore può essere qualificato come persona che, secondo la previsione dell'art. 322-bis cod. proc. pen., avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)