Sez. 1, Ordinanza n. 18955 del 02/05/2006 Cc. (dep. 26/05/2006) Rv. 234177 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca - Impugnazione di nullità per mancata disponibilità del bene in quanto sottratto al "de cuius" a seguito di fallimento - Legittimazione del destinatario della misura di prevenzione, in qualità di erede del fallito - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Il destinatario della misura di prevenzione della confisca di un immobile non è legittimato ad impugnare per nullità il provvedimento sulla base del fatto che il bene immobile oggetto della confisca, a lui pervenuto "iure hereditatis", deve invece essere considerato sottratto alla sua disponibilità e spettante alla massa fallimentare a seguito di fallimento del "de cuius"; infatti la legittimazione all'intervento nella procedura preventiva, per far valere i diritti dei creditori, spetta in via esclusiva al curatore fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)