Sez. L, Sentenza n. 2233 del 04/04/1980 (Rv. 405905 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUITA DI PRESTAZIONI LAVORATIVE PRIMA ALLE DIPENDENZE DELL'ENTE DISTACCANTE, POI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI QUELLO FAVORITO DAL DISTACCO, CON ORGANIZZAZIONE AZIENDALE IMMUTATA - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (PERSONALE DIPENDENTE DALLA FOFI COMANDATO PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO DELLA FEDERAZIONE E SUCCESSIVAMENTE DA QUESTO ASSUNTO).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUITA DI PRESTAZIONI LAVORATIVE PRIMA ALLE DIPENDENZE DELL'ENTE DISTACCANTE, POI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI QUELLO FAVORITO DAL DISTACCO, CON ORGANIZZAZIONE AZIENDALE IMMUTATA - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (PERSONALE DIPENDENTE DALLA FOFI COMANDATO PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO DELLA FEDERAZIONE E SUCCESSIVAMENTE DA QUESTO ASSUNTO).*
La continuita di prestazioni lavorative prima alle dipendenze dell'ente distaccante, poi alle dirette dipendenze di quello a favore del quale il distacco era stato disposto, nell'ambito di una organizzazione aziendale immutata quanto al personale, allo ambiente e mezzi di lavoro, non e sufficiente a rendere applicabile l'art 2112 cod civ, rappresentando il passaggio di personale da un'azienda all'altra, pur se con mansioni identiche, una semplice successione cronologica di rapporti di lavoro non collegati tra loro da un nesso giuridico riconducibile al concetto di trasferimento di azienda. (principio applicato in tema di personale dipendente dalla federazione degli ordini dei farmacisti (fofi) comandato presso l'ufficio fiduciario di detta federazione e successivamente assunto da quest'ultimo ufficio). (Conf 3888/78, mass n 393485).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)