Sez. L, Sentenza n. 3490 del 27/05/1981 (Rv. 414085 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - DISTACCO DEL LAVORATORE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI UN TERZO - CONTINUITA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - CONSEGUENTE APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - DISTACCO DEL LAVORATORE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI UN TERZO - CONTINUITA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - CONSEGUENTE APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La continuita delle prestazioni lavorative, prima alle dipendenze dell'ente distaccante e poi alle dirette dipendenze del terzo a favore del quale il distacco era stato disposto, non e per se stessa sufficiente a rendere applicabile l'art 2112 cod civ, potendo rappresentare una semplice successione cronologica di rapporti di lavoro non collegati tra di loro da un nesso giuridico riconducibile al concetto di trasferimento d'azienda. (Conf 2233/80, mass n 405905; (Conf 3888/78, mass n 393485).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)