Sez. 1, Sentenza n. 12452 del 17/01/2001 Cc. (dep. 28/03/2001) Rv. 218458 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Applicazione di misure cautelari in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare - Necessità' della richiesta - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di provvedimenti cautelari, il precetto posto dall'art. 291, cod. proc. pen., in virtù del quale l'adozione di qualsiasi misura, sia da parte del giudice per le indagini preliminari, sia da parte del giudice che procede nelle successive fasi di merito, deve essere sempre preceduta dalla richiesta del P.M., corredata degli elementi su cui essa si fonda, opera anche con riferimento alle misure cautelari alternative, applicabili, ai sensi dell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento con il quale, all'atto della scarcerazione per decorrenza dei termini, all'imputato era stato applicato l'obbligo di dimora in assenza di una richiesta "ad hoc" del P.M.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)