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Sez. 6, Sentenza n. 49144 del 06/11/2003 Cc. (dep. 22/12/2003) Rv. 227207 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Adozioni di nuove misure cautelari - Richiesta del pubblico ministero - Necessità - Deducibilità dall'opposizione alla scarcerazione - Esclusione - Nullità di ordine generale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227207-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

In tema di provvedimenti cautelari, il precetto della domanda cautelare del pubblico ministero, previsto dall'art. 291 cod. proc. pen. a pena di nullità, vale in ogni fase del procedimento e quindi anche con riferimento alle misure cautelari applicabili ai sensi dell'art. 307 primo comma cod. proc. pen. in caso di scarcerazione per decorrenza termini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)